CNI

4 Settembre 2015

A TUTTI GLI ISCRITTI

Si rammenta che in attuazione delle disposizione di cui all’art. 7 del D.P.R.  n. 137 del 7.8.2012 il Consiglio Nazionale Ingegneri ha emanato il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 13 del 15.7.2013, che disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Per tutti gli ingegneri iscritti all’Albo professionale il Regolamento ha previsto l’entrata in vigore della formazione obbligatoria dal 01-01-2014, attraverso l’introduzione del Credito Formativo Professionale (CFP), quale unità di misura della Formazione Professionale Continua.

I CFP possono essere acquisiti, come meglio dettagliato nell’allegato A del Regolamento, attraverso l’apprendimento formale (corsi di master, dottorati di ricerca, corsi universitari), l’apprendimento informale (attività lavorative-professionali autocertificate fino a 15CFP, studi, ricerche , brevetti, attività organizzative, ecc.) e l’apprendimento non formale (frequenza frontale o a distanza a, purché riconosciuti, corsi, seminari, convegni, eventi, visite tecniche, ecc. 1CFP=1ora)

Agli iscritti all’albo alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo, 1.1.2014, sono stati accreditati 60 CFP (ad eccezione di prima iscrizione all’Albo avvenuta entro due anni dal conseguimento dell’abilitazione 90CFP).

A fine anno 2014 sono stati detratti n. 30 CFP, altrettanti ne verranno tolti a fine 2015, e così per ogni anno successivo.

Pertanto, tutti gli iscritti che non hanno partecipato, dal 1.1.2014 fino ad oggi, a corsi, seminari, convegni e che non hanno usufruito dell’autocertificazione per apprendimento informale (da inoltrare al CNI per usufruire di un massimo di 15 CFP annui) si troveranno con credito zero alla fine del 2015.

Per esercitare la professione sono richiesti un minimo di 30 CFP, al di sotto di tale limite, pur rimanendo iscritti all’Ordine, sarà possibile svolgere attività professionale solo dopo il reintegro del credito minimo (30 CFP); in caso di violazione è previsto il deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Si invitano pertanto gli iscritti a conseguire almeno i CFP minimi necessari per poter continuare ad esercitare regolarmente l‘attività professionale, attivandosi attraverso la partecipazione ad eventi formativi organizzati dal nostro Ordine (di cui si può prendere visione sul nostro sito alla pagina formazione) o da altro Ente riconosciuto, nonché attraverso le altre tipologie di apprendimento previste dal Regolamento.

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